Errori medici, per la prova non basta l’incompletezza della cartella clinica

Occorre che il professionista abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno al paziente

In questo articolo l’avv. Rosa Sciatta affronta il tema della responsabilità medica, soffermandosi sul principio secondo cui l’incompletezza della cartella clinica non comporta, di per sé, l’automatico riconoscimento del nesso causale in un giudizio per malpractice sanitaria. A chiarirlo è stata la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14609 del 30 maggio scorso, ha inoltre specificato come la semplice omissione di alcuni esami diagnostici non possa essere considerata motivo sufficiente per ritenere la cartella clinica incompleta.

Leggi l’articolo completo in allegato:


Lo Studio Legale Avv. Rosa Sciatta, con il suo team di professionisti esperti, si occupa di responsabilità medica e diritto sanitario da oltre 20 anni. L’Avv. Rosa Sciatta, fondatrice e titolare dello studio, è membro della Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria dell’Ordine degli Avvocati di Roma e  scrive articoli giuridici per il Gruppo de Il Sole 24 Ore.

Stai cercando un avvocato esperto in diritto sanitario e responsabilità medica? Scopri le nostre competenze

Responsabilità della Pa, la prova segue il regime degli errori medici

Quando l’ente risarcisce il privato per l’affidamento in un atto di autorizzazione

La responsabilità della pubblica amministrazione per la lesione dell’affidamento incolpevole del privato non può essere inquadrata né come responsabilità extracontrattuale né come contrattuale in senso stretto. Essa assume invece la forma di una responsabilità relazionale, riconducibile al cosiddetto “contatto sociale qualificato”. In tale ambito, al regime probatorio risultano applicabili i principi elaborati in materia di responsabilità sanitaria.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13289 del 19 maggio 2025.

Leggi l’articolo completo:


Lo Studio Legale Avv. Rosa Sciatta, con il suo team di professionisti esperti, si occupa di responsabilità medica e diritto sanitario da oltre 20 anni. L’Avv. Rosa Sciatta, fondatrice e titolare dello studio, è membro della Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria dell’Ordine degli Avvocati di Roma e  scrive articoli giuridici per il Gruppo de Il Sole 24 Ore.

Stai cercando un avvocato esperto in diritto sanitario e responsabilità medica? Scopri le nostre competenze

Danni sanitari, la transazione con il cliente non prova la colpa medica

Non basta l’accordo per far scattare la responsabilità erariale.

L’accordo transattivo rappresenta un elemento indicativo dell’esistenza di un danno erariale, ma da solo non è sufficiente a dimostrare la responsabilità per malpractice sanitaria. Lo ha stabilito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza n. 45 del 18 marzo 2025.

Nuovo articolo dell’Avv. Rosa Sciatta su NT+ Diritto.

Leggi l’articolo completo in allegato:


Lo Studio Legale Avv. Rosa Sciatta, con il suo team di professionisti esperti, si occupa di responsabilità medica e diritto sanitario da oltre 20 anni. L’Avv. Rosa Sciatta, fondatrice e titolare dello studio, è membro della Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria dell’Ordine degli Avvocati di Roma e  scrive articoli giuridici per il Gruppo de Il Sole 24 Ore.

Stai cercando un avvocato esperto in diritto sanitario e responsabilità medica? Scopri le nostre competenze

Il danno erariale indiretto diviene certo al momento del pagamento

Nuovo articolo dell’Avv. Rosa Sciatta su NT+ Diritto: le Sezioni centrali di appello della Corte dei conti hanno chiarito che il danno erariale indiretto, come quello derivante da una condanna per malpractice sanitaria, si considera certo e attuale nel momento in cui l’ente effettua il pagamento al terzo danneggiato, senza necessità che la sentenza sia passata in giudicato.

Leggi l’articolo completo in allegato:


Lo Studio Legale Avv. Rosa Sciatta, con il suo team di professionisti esperti, si occupa di responsabilità medica e diritto sanitario da oltre 20 anni. L’Avv. Rosa Sciatta, fondatrice e titolare dello studio, è membro della Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria dell’Ordine degli Avvocati di Roma e  scrive articoli giuridici per il Gruppo de Il Sole 24 Ore.

Stai cercando un avvocato esperto in diritto sanitario e responsabilità medica? Scopri le nostre competenze

Responsabilità sanitaria: Ctu più imparziali e limiti al penale

Nuovo articolo dell’Avv. Rosa Sciatta su NT+ Diritto.

Leggi l’articolo completo in allegato:


Lo Studio Legale Avv. Rosa Sciatta, con il suo team di professionisti esperti, si occupa di responsabilità medica e diritto sanitario da oltre 20 anni. L’Avv. Rosa Sciatta, fondatrice e titolare dello studio, è membro della Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria dell’Ordine degli Avvocati di Roma e  scrive articoli giuridici per il Gruppo de Il Sole 24 Ore.

Stai cercando un avvocato esperto in diritto sanitario e responsabilità medica? Scopri le nostre competenze

Responsabilità sanitaria: Ctu più imparziali e limiti al penale

Nuova pubblicazione dell’Avv. Rosa Sciatta su NT+ Diritto, de Il Sole 24 ORE,:
Ctu più imparziali e limiti al penale sono i due filoni principali su cui ha lavorato la commissione per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica.

Di seguito, l’articolo completo:

“Assicurare una maggiore imparzialità al consulente tecnico d’ufficio e limitare la responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie alle ipotesi di dolo o colpa grave. Sono i due filoni principali su cui si è mosso il lavoro della commissione per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica, istituita con decreto del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del 28 marzo 2023 al fine di «esplorare l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la responsabilità colposa sanitaria per discuterne i limiti e le criticità e proporre un dibattito in materia di possibili prospettive di riforma» e contestualmente «proporre un’approfondita riflessione e un accurato studio sul tema della colpa professionale medica ai fini di ogni utile successivo e ponderato intervento, anche normativo».

Delle ipotesi migliorative della disciplina della responsabilità sanitaria, già riformata dalla legge 24/2017, si è discusso al convegno del 13 marzo scorso a Roma presso la Corte dei conti su «La Sanità in giudizio», le cui conclusioni sono state affidate al presidente della commissione, Adelchi D’Ippolito.
Al centro delle riflessioni della commissione c’è stata, intanto, la modifica delle norme in vigore sulla consulenza tecnica d’ufficio, che nei giudizi di responsabilità sanitaria è il mezzo di indagine per eccellenza, essa stessa fonte di prova degli accertamenti sulla sussistenza o meno di responsabilità sanitaria. Tra le ipotesi migliorative, nel solco già aperto dai correttivi della Riforma Cartabia del 2022, appare quella di poter pretendere e conseguire, per assicurare l’imparzialità del Ctu, un maggior tasso di specializzazione e qualificazione delle sue funzioni attuando, nel contempo, una concreta selezione dei professionisti. Tra le proposte, inoltre, compare l’introduzione dell’obbligo in capo al Ctu di dichiarare che non ha alcun conflitto di interessi con il medico citato in un giudizio civile o indagato in procedimento penale, essendo gli strumenti attualmente rimessi alle parti e al giudice, previsti dagli articoli 192 e 196 del Codice di procedura civile, non idonei nella pratica a evitare l’assenza del conflitto di interessi. Si pensa anche alla previsione dell’obbligo di applicare il principio di rotazione per garantire al massimo la libertà di valutazione in capo al consulente.

Si vuole poi proporre un correttivo all’articolo 590-sexies del Codice penale, prevedendo una limitazione della responsabilità “penale” dell’esercente la professione medica, nell’ipotesi di prestazioni che implicano la soluzione di “problemi tecnici” di speciale difficoltà, al dolo o colpa grave, come previsto dall’articolo 2236 del Codice civile per la responsabilità civile del prestatore d’opera, senza ovviamente incorrere in profili di incostituzionalità.

La commissione dovrebbe terminare i lavori a breve: il decreto fissava la data di un anno dalla sua istituzione. Poi spetterà al legislatore decidere come utilizzare le proposte.”


Lo Studio Legale Avv. Rosa Sciatta, con il suo team di professionisti esperti, si occupa di responsabilità medica e diritto sanitario da oltre 20 anni. L’Avv. Rosa Sciatta, fondatrice e titolare dello studio, è membro della Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria dell’Ordine degli Avvocati di Roma e  scrive articoli giuridici per il Gruppo de Il Sole 24 Ore.

Stai cercando un avvocato esperto in diritto sanitario e responsabilità medica? Scopri le nostre competenze

Ritardi dei pagamenti, interessi più alti per le strutture sanitarie private

di Rosa Sciatta

Il seguente articolo è stato pubblicato dall’Avv. Rosa Sciatta per il Sole 24 ORE, oltre che sulla rivista online NT+ Diritto.

“Con la recentissima sentenza n. 35092 del 14 dicembre 2023, le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (presidente Travaglino, estensore Rubino) sono state chiamate a decidere una questione di diritto di rilievo, sia sotto il profilo giuridico che economico, ovvero se le strutture sanitarie private accreditate con il servizio sanitario nazionale abbiano la natura di “imprenditore” ovvero «soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione», ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del Dlgs 231\2002, se le prestazioni di servizi da esse erogate in convenzionamento con il servizio sanitario nazionale, in favore dei pazienti dietro corrispettivo, rientrino nella nozione di transazione commerciale di cui all’articolo 2 del Dlgs 231\2002, e se pertanto, in caso di ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, la stessa sia tenuta a corrispondere alla struttura gli interessi legali di mora nella misura prevista dall’articolo 5 del citato Dlgs, o se piuttosto la posizione di tali strutture non debba essere equiparata a quella delle farmacie, alle quali, sulla base della precedente pronuncia a Sezioni unite 26496\2020, nell’ipotesi di ritardo nel rimborso dei farmaci di classe A (salva-vita), gli interessi per il ritardo nei pagamenti non sono dovuti in tale misura, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è da considerarsi solo segmento del servizio sanitario nazionale e non “imprenditore”.

Le Sezioni unite, ricostruiti brevemente i dati normativi di riferimento del Dlgs 231\2002 e la sua ratio legis, ritiene che per transazione commerciale deve intendersi «qualsiasi operazione contrattuale» intercorrente «tra imprese» con significato lato e atecnico, tanto che essa è predicabile anche al libero professionista, o tra imprese e pubblica amministrazione. Il rapporto tra la struttura privata accreditata e il servizio sanitario nazionale, secondo le Sezioni unite, pur nella varietà delle configurazioni regionali, secondo il sistema delineato dal Dlgs 502\1992, ruota attorno a quella sequenza definita come il regime delle tre A: Autorizzazione, Accreditamento, Accordo.

Al di fuori del contratto, che può esservi solo se vi è provvedimento di accreditamento istituzionale, riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio e condizione di legittimità dello stesso, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario nazionale e l’azienda sanitaria a remunerare tali prestazioni (articolo 8 quater, comma 2, Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502). Concludono le Sezioni unite che proprio perché tale rapporto percorre una sequenza gestionale, suddivisa in due fasi, una provvedimentale, caratterizzata dallo jus imperii (preceduta a sua volta dal rilascio della autorizzazione) e la seconda negoziale, caratterizzata dallo jus privatorum, ed è qui, nella seconda fase, che Pa e privato si pongono su un piano paritario, nella esecuzione di un accordo che ha le caratteristiche di un contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, ne consegue che «in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex articolo 5 del Dlgs n. 231 del 2002». D’altronde solo in questo modo, si può dar seguito alla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue secondo cui, con particolare attenzione alla materia sanitaria, un recupero di efficienza nella riduzione dei tempi di pagamento recherà con sè un abbattimento dei costi connessi agli interessi per i ritardi.”

Articolo completo: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/ritardi-pagamenti-interessi-piu-alti-le-strutture-sanitarie-private-AFsGg9YC


Lo Studio Legale Avv. Rosa Sciatta, con il suo team di professionisti esperti, si occupa di responsabilità medica e diritto sanitario da oltre 20 anni. L’Avv. Rosa Sciatta, fondatrice e titolare dello studio, è membro della Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria dell’Ordine degli Avvocati di Roma e  scrive articoli giuridici per il Gruppo de Il Sole 24 Ore.

Stai cercando un avvocato esperto in diritto sanitario e responsabilità medica? Scopri le nostre competenze

Errori medici: la condizione del paziente non riduce la responsabilità sanitaria

Non rileva che la lesione derivi in modo decisivo dalla causa preesistente.

di Rosa Sciatta.

In questo articolo pubblicato su NTPlus Diritto, l’Avv. Rosa Sciatta tratta l’Ordinanza 31058 dell’8 novembre scorso della Corte di Cassazione, nella quale si specifica che le condizioni preesistenti del paziente sono irrilevanti nella determinazione e commisurazione della responsabilità medica.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/errori-medici-condizione-paziente-non-riduce-responsabilita-sanitaria-AFlwy43B


Lo Studio Legale Avv. Rosa Sciatta, con il suo team di professionisti esperti, si occupa di responsabilità medica e diritto sanitario da oltre 20 anni. L’Avv. Rosa Sciatta, fondatrice e titolare dello studio, è membro della Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria dell’Ordine degli Avvocati di Roma e scrive articoli giuridici per il Gruppo de Il Sole 24 Ore.

Stai cercando un avvocato esperto in diritto sanitario e responsabilità medica? Scopri le nostre competenze