Ritardi dei pagamenti, interessi più alti per le strutture sanitarie private

di Rosa Sciatta

Il seguente articolo è stato pubblicato dall’Avv. Rosa Sciatta per il Sole 24 ORE, oltre che sulla rivista online NT+ Diritto.

“Con la recentissima sentenza n. 35092 del 14 dicembre 2023, le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (presidente Travaglino, estensore Rubino) sono state chiamate a decidere una questione di diritto di rilievo, sia sotto il profilo giuridico che economico, ovvero se le strutture sanitarie private accreditate con il servizio sanitario nazionale abbiano la natura di “imprenditore” ovvero «soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione», ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del Dlgs 231\2002, se le prestazioni di servizi da esse erogate in convenzionamento con il servizio sanitario nazionale, in favore dei pazienti dietro corrispettivo, rientrino nella nozione di transazione commerciale di cui all’articolo 2 del Dlgs 231\2002, e se pertanto, in caso di ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, la stessa sia tenuta a corrispondere alla struttura gli interessi legali di mora nella misura prevista dall’articolo 5 del citato Dlgs, o se piuttosto la posizione di tali strutture non debba essere equiparata a quella delle farmacie, alle quali, sulla base della precedente pronuncia a Sezioni unite 26496\2020, nell’ipotesi di ritardo nel rimborso dei farmaci di classe A (salva-vita), gli interessi per il ritardo nei pagamenti non sono dovuti in tale misura, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è da considerarsi solo segmento del servizio sanitario nazionale e non “imprenditore”.

Le Sezioni unite, ricostruiti brevemente i dati normativi di riferimento del Dlgs 231\2002 e la sua ratio legis, ritiene che per transazione commerciale deve intendersi «qualsiasi operazione contrattuale» intercorrente «tra imprese» con significato lato e atecnico, tanto che essa è predicabile anche al libero professionista, o tra imprese e pubblica amministrazione. Il rapporto tra la struttura privata accreditata e il servizio sanitario nazionale, secondo le Sezioni unite, pur nella varietà delle configurazioni regionali, secondo il sistema delineato dal Dlgs 502\1992, ruota attorno a quella sequenza definita come il regime delle tre A: Autorizzazione, Accreditamento, Accordo.

Al di fuori del contratto, che può esservi solo se vi è provvedimento di accreditamento istituzionale, riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio e condizione di legittimità dello stesso, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario nazionale e l’azienda sanitaria a remunerare tali prestazioni (articolo 8 quater, comma 2, Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502). Concludono le Sezioni unite che proprio perché tale rapporto percorre una sequenza gestionale, suddivisa in due fasi, una provvedimentale, caratterizzata dallo jus imperii (preceduta a sua volta dal rilascio della autorizzazione) e la seconda negoziale, caratterizzata dallo jus privatorum, ed è qui, nella seconda fase, che Pa e privato si pongono su un piano paritario, nella esecuzione di un accordo che ha le caratteristiche di un contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, ne consegue che «in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex articolo 5 del Dlgs n. 231 del 2002». D’altronde solo in questo modo, si può dar seguito alla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue secondo cui, con particolare attenzione alla materia sanitaria, un recupero di efficienza nella riduzione dei tempi di pagamento recherà con sè un abbattimento dei costi connessi agli interessi per i ritardi.”

Articolo completo: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/ritardi-pagamenti-interessi-piu-alti-le-strutture-sanitarie-private-AFsGg9YC


Lo Studio Legale Avv. Rosa Sciatta, con il suo team di professionisti esperti, si occupa di responsabilità medica e diritto sanitario da oltre 20 anni. L’Avv. Rosa Sciatta, fondatrice e titolare dello studio, è membro della Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria dell’Ordine degli Avvocati di Roma e  scrive articoli giuridici per il Gruppo de Il Sole 24 Ore.

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Errori medici: la condizione del paziente non riduce la responsabilità sanitaria

Non rileva che la lesione derivi in modo decisivo dalla causa preesistente.

di Rosa Sciatta.

In questo articolo pubblicato su NTPlus Diritto, l’Avv. Rosa Sciatta tratta l’Ordinanza 31058 dell’8 novembre scorso della Corte di Cassazione, nella quale si specifica che le condizioni preesistenti del paziente sono irrilevanti nella determinazione e commisurazione della responsabilità medica.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/errori-medici-condizione-paziente-non-riduce-responsabilita-sanitaria-AFlwy43B


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Danno da fisioterapia, corresponsabile la paziente se non noleggia gli strumenti

In questo articolo, presente su NT+ Diritto de Il Sole 24 ORE, l’Avv. Rosa Sciatta parla del danno da fisioterapia, per il quale nella sentenza della Cassazione 27151 del 22 settembre 2023, viene specificata la corresponsabilità del paziente, se non vengono noleggiati gli strumenti adatti. Il caso, nello specifico di un’anziana signora.

Leggi l’articolo completo: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/danno-fisioterapia-corresponsabile-paziente-se-non-noleggia-strumenti-AFbsVLpB


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Doppio ciclo causale per provare la responsabilità sanitaria

Lo Studio Legale Avv. Rosa Sciatta, con il suo team di professionisti esperti, si occupa di responsabilità medica e diritto sanitario da oltre 20 anni. L’Avv. Rosa Sciatta, fondatrice e titolare dello studio, è membro della Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria dell’Ordine degli Avvocati di Roma e scrive articoli giuridici per il Gruppo de Il Sole 24 Ore.

In questo articolo, l’Avv. Rosa Sciatta parla dell’Ordinanza del 15 Giugno 2023, nella quale viene affermato che per accertare la sussistenza di responsabilità sanitaria in capo alla struttura o all’esercente la professione sanitaria, è necessario che venga raggiunta una duplice prova in giudizio.

Leggi l’articolo qui: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/doppio-ciclo-causale-provare-responsabilita-sanitaria-AFYwvAl

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Taglio retroattivo dei vitalizi: annullato in quanto operato con metodo palesemente irrazionale

di Rosa Sciatta

“Dopo quasi 5 anni dalla delibera del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica del 16.10.2018 n. 6 che aveva ridotto drasticamente i vitalizi ai Senatori, con la decisione n. 272 del 5.7.2023, depositata il 12.7.2023, il Consiglio di Garanzia del Senato della Repubblica, nell’ambito del giudizio di appello proposto dall’Amministrazione del Senato contro i senatori (alcuni dei quali da me assistiti) che avevano impugnato la delibera annullata, se pur parzialmente, in primo grado, dispone in via definitiva l’annullamento integrale della delibera di riduzione dei vitalizi affermando che: a) la riduzione dei vitalizi con efficacia retroattiva era stata operata con “metodo palesemente irrazionale”, irrazionalità dipesa “dalla mancata verifica delle informazioni di base (a partire dalle carriere contributive) sui deputati interessati al ricalcolo”; b) come ricordato dalla Corte Costituzionale spetta eventualmente al Parlamento intervenire con legge per decidere eventuali riduzioni o rideterminazioni dei vitalizi, non potendo farlo l’organo di autodichia che “non dispone di tutti i mezzi istruttori indispensabili per quella più volte citata metodologia di calcolo”; c) il metodo di calcolo proposto dal Consiglio di Garanzia con la precedente decisione parziale n. 253\2022, avendo natura provvisoria, “non può che sopravvivere fin quando non sopravviva la Legislatura a cui questo Consiglio di Garanzia appartiene”.

Per tutti questi motivi, il Consiglio di Garanzia “dispone l’annullamento integrale della delibera n. 6\2018 a far data dal 13.10.2022, con la conseguenza che dal 1.1.2019 al 12.10.2022 i trattamenti previdenziali de quibus sono calcolati ed erogati secondo il criterio provvisorio indicato da questo collegio (e perciò come sopra detto sono dovuti gli arretrati); dal 13.10.2022 l’erogazione riprenderà secondo i modelli di calcolo antecedenti alla delibera di Presidenza del 16.10.2018”.

Il Consiglio di Garanzia auspica che la sorte dei vitalizi ante 2012 sia disciplinata con legge, affinchè il Legislatore possa introdurre una disciplina articolata e adeguatamente istruita, equa e opportunamente flessibile, affinchè nessun parlamentare possa rischiare di subire riduzioni inique. Pubblico la decisione appena commentata già anonimizzata.”

Leggi la Decisione del Consiglio di Garanzia


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Omessa informazione al paziente, va provato il nesso di causalità con il danno

di Rosa Sciatta

In questo articolo, pubblicato su Il Sole 24 ORE del 17 Aprile 2023 e sulla piattaforma NT+Diritto, l’Avv. Rosa Sciatta parla della  sentenza 1936 del 23 gennaio 2023 della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di una struttura sanitaria, cassando con rinvio la pronuncia resa dalla Corte d’appello. Nella sentenza, si evic che la struttura sanitaria non può essere ritenuta responsabile dei danni al paziente solo per non averlo informato dell’esistenza di una tecnica terapeutica innovativa e alternativa all’intervento chirurgico eseguito con tecnica obsoleta, correttamente eseguito, ma produttivo di complicanze gravi e permanenti sul paziente.

Leggi l’articolo completo qui


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Compenso del collaudatore negli appalti pubblici: momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile

di Rosa Sciatta

“In tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile al compenso del collaudatore dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice finalizzato alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, è quello del conferimento dell’incarico (c.d. delega di collaudo), secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 cod. civ., come integrata da eventuali normative speciali in vigore, senza che possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato a compimento. Lo ha precisato la sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro nella ordinanza n. 7307 del 13.3.2023 che ha rigettato il ricorso proposto da una Azienda a partecipazione pubblica, accogliendo la tesi difensiva di tre suoi dirigenti, difesi dalla scrivente Avv. Rosa Sciatta, a cui era stato conferito il collaudo tecnico amministrativo di opere pubbliche appaltate a imprese private.

Invero, secondo il Giudice di legittimità, “il perfezionamento del collaudo vale a dare corso, altresì, insieme all’accettazione dell’opera da parte della committenza pubblica ed alla liquidazione del corrispettivo all’appaltatore alla liquidazione del compenso al collaudatore, ma tanto non esclude che per la regolamentazione di quest’ultimo e la sua stessa spettanza debba guardarsi alla data del conferimento dell’incarico, secondo la generale disciplina del contratto e della remunerazione delle professioni intellettuali” (in senso conforme si veda la precedente ordinanza Cass. 13456/2021).

Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche laddove la delega di collaudo faccia riferimento a un Regolamento – a cui è rimesso dalla legge in via discrezionale il potere di determinare i criteri di quantificazione dell’incentivo di collaudo -, e tali criteri siano mutati in peius, ai collaudatori spetterà comunque l’incentivo da quantificarsi e determinarsi secondo il Regolamento vigente al momento del conferimento dell’incarico e non a quello vigente al momento della compimento del collaudo stesso.

L’ordinanza n. 7307 del 13.3.2023 che si sta commentando non è la sola a pronunciarsi sul compenso ai collaudatori. Il giudice di legittimità è stato più volte chiamato a pronunciarsi su questioni inerenti la natura, i limiti oggettivi e soggettivi e i presupposti condizionanti l’insorgenza del diritto a percepire l’incentivo di progettazione disciplinato, dapprima, dall’art. 18 della legge n. 109/1994, più volte modificato dal legislatore, quindi dall’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei “corrispettivi ed incentivi per la progettazione” ha previsto gli “incentivi per funzioni tecniche”, e ora dall’art. 45 e dall’allegato I.10 (allegato che contiene l’elenco delle attività incentivabili) del recentissimo D.lgs. 31.3.2023 n. 36 contenente il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ripubblicato in data 13.4.2023 in un nuovo testo corredato delle relative note. La ricostruzione del quadro normativo è stata compiutamente effettuata da Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, da Cass. n. 2284/2019, a cui si rinvia per una compiuta disamina. Ciò che preme evidenziare in questo contributo è come l’incentivo alla progettazione o alle funzioni tecniche (come ribadito nel Nuovo codice del 2023), nonostante le varie denominazioni attribuite ad esso nel tempo, dalla legge Merloni del 1994 al recente Codice dei Contratti pubblici del 2023, e le modifiche apportate dal Legislatore nel corso del tempo, che ha previsto una puntuale ripartizione del relativo fondo tra gli incarichi attribuibili in base a percentuali rimesse sempre e comunque alla discrezionalità dell’amministrazione nel Regolamento, ha conservato la medesima natura e ratio ovvero quella di valorizzare le professionalità interne esistenti anche con lo scopo di originare risparmi sulla spesa corrente delle pubbliche amministrazioni che, in tal modo, evita di ricorrere, per l’acquisizione di tali prestazioni, alla esternalizzazione con una probabile levitazione degli oneri.

Peraltro, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte nelle ordinanze citate, la previsione di un incentivo alla progettazione costituisce uno di quei casi nei quali il legislatore deroga al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi, attribuendo un compenso ulteriore e speciale e riservando ai regolamenti dell’amministrazione aggiudicatrice, previa contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione (anche in base alle figure professionali coinvolte nelle attività di progettazione).  “


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