di Rosa Sciatta
“In tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile al compenso del collaudatore dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice finalizzato alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, è quello del conferimento dell’incarico (c.d. delega di collaudo), secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 cod. civ., come integrata da eventuali normative speciali in vigore, senza che possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato a compimento. Lo ha precisato la sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro nella ordinanza n. 7307 del 13.3.2023 che ha rigettato il ricorso proposto da una Azienda a partecipazione pubblica, accogliendo la tesi difensiva di tre suoi dirigenti, difesi dalla scrivente Avv. Rosa Sciatta, a cui era stato conferito il collaudo tecnico amministrativo di opere pubbliche appaltate a imprese private.
Invero, secondo il Giudice di legittimità, “il perfezionamento del collaudo vale a dare corso, altresì, insieme all’accettazione dell’opera da parte della committenza pubblica ed alla liquidazione del corrispettivo all’appaltatore alla liquidazione del compenso al collaudatore, ma tanto non esclude che per la regolamentazione di quest’ultimo e la sua stessa spettanza debba guardarsi alla data del conferimento dell’incarico, secondo la generale disciplina del contratto e della remunerazione delle professioni intellettuali” (in senso conforme si veda la precedente ordinanza Cass. 13456/2021).
Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche laddove la delega di collaudo faccia riferimento a un Regolamento – a cui è rimesso dalla legge in via discrezionale il potere di determinare i criteri di quantificazione dell’incentivo di collaudo -, e tali criteri siano mutati in peius, ai collaudatori spetterà comunque l’incentivo da quantificarsi e determinarsi secondo il Regolamento vigente al momento del conferimento dell’incarico e non a quello vigente al momento della compimento del collaudo stesso.
L’ordinanza n. 7307 del 13.3.2023 che si sta commentando non è la sola a pronunciarsi sul compenso ai collaudatori. Il giudice di legittimità è stato più volte chiamato a pronunciarsi su questioni inerenti la natura, i limiti oggettivi e soggettivi e i presupposti condizionanti l’insorgenza del diritto a percepire l’incentivo di progettazione disciplinato, dapprima, dall’art. 18 della legge n. 109/1994, più volte modificato dal legislatore, quindi dall’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei “corrispettivi ed incentivi per la progettazione” ha previsto gli “incentivi per funzioni tecniche”, e ora dall’art. 45 e dall’allegato I.10 (allegato che contiene l’elenco delle attività incentivabili) del recentissimo D.lgs. 31.3.2023 n. 36 contenente il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ripubblicato in data 13.4.2023 in un nuovo testo corredato delle relative note. La ricostruzione del quadro normativo è stata compiutamente effettuata da Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, da Cass. n. 2284/2019, a cui si rinvia per una compiuta disamina. Ciò che preme evidenziare in questo contributo è come l’incentivo alla progettazione o alle funzioni tecniche (come ribadito nel Nuovo codice del 2023), nonostante le varie denominazioni attribuite ad esso nel tempo, dalla legge Merloni del 1994 al recente Codice dei Contratti pubblici del 2023, e le modifiche apportate dal Legislatore nel corso del tempo, che ha previsto una puntuale ripartizione del relativo fondo tra gli incarichi attribuibili in base a percentuali rimesse sempre e comunque alla discrezionalità dell’amministrazione nel Regolamento, ha conservato la medesima natura e ratio ovvero quella di valorizzare le professionalità interne esistenti anche con lo scopo di originare risparmi sulla spesa corrente delle pubbliche amministrazioni che, in tal modo, evita di ricorrere, per l’acquisizione di tali prestazioni, alla esternalizzazione con una probabile levitazione degli oneri.
Peraltro, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte nelle ordinanze citate, la previsione di un incentivo alla progettazione costituisce uno di quei casi nei quali il legislatore deroga al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi, attribuendo un compenso ulteriore e speciale e riservando ai regolamenti dell’amministrazione aggiudicatrice, previa contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione (anche in base alle figure professionali coinvolte nelle attività di progettazione). “
Lo Studio Legale Avv. Rosa Sciatta, con il suo team di professionisti esperti, si occupa di diritto dei contratti pubblici e quindi di appalti pubblici da oltre 20 anni e scrive articoli giuridici per il Gruppo de Il Sole 24 Ore.
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