Responsabilità sanitaria: Ctu più imparziali e limiti al penale

Nuova pubblicazione dell’Avv. Rosa Sciatta su NT+ Diritto, de Il Sole 24 ORE,:
Ctu più imparziali e limiti al penale sono i due filoni principali su cui ha lavorato la commissione per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica.

Di seguito, l’articolo completo:

“Assicurare una maggiore imparzialità al consulente tecnico d’ufficio e limitare la responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie alle ipotesi di dolo o colpa grave. Sono i due filoni principali su cui si è mosso il lavoro della commissione per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica, istituita con decreto del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del 28 marzo 2023 al fine di «esplorare l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la responsabilità colposa sanitaria per discuterne i limiti e le criticità e proporre un dibattito in materia di possibili prospettive di riforma» e contestualmente «proporre un’approfondita riflessione e un accurato studio sul tema della colpa professionale medica ai fini di ogni utile successivo e ponderato intervento, anche normativo».

Delle ipotesi migliorative della disciplina della responsabilità sanitaria, già riformata dalla legge 24/2017, si è discusso al convegno del 13 marzo scorso a Roma presso la Corte dei conti su «La Sanità in giudizio», le cui conclusioni sono state affidate al presidente della commissione, Adelchi D’Ippolito.
Al centro delle riflessioni della commissione c’è stata, intanto, la modifica delle norme in vigore sulla consulenza tecnica d’ufficio, che nei giudizi di responsabilità sanitaria è il mezzo di indagine per eccellenza, essa stessa fonte di prova degli accertamenti sulla sussistenza o meno di responsabilità sanitaria. Tra le ipotesi migliorative, nel solco già aperto dai correttivi della Riforma Cartabia del 2022, appare quella di poter pretendere e conseguire, per assicurare l’imparzialità del Ctu, un maggior tasso di specializzazione e qualificazione delle sue funzioni attuando, nel contempo, una concreta selezione dei professionisti. Tra le proposte, inoltre, compare l’introduzione dell’obbligo in capo al Ctu di dichiarare che non ha alcun conflitto di interessi con il medico citato in un giudizio civile o indagato in procedimento penale, essendo gli strumenti attualmente rimessi alle parti e al giudice, previsti dagli articoli 192 e 196 del Codice di procedura civile, non idonei nella pratica a evitare l’assenza del conflitto di interessi. Si pensa anche alla previsione dell’obbligo di applicare il principio di rotazione per garantire al massimo la libertà di valutazione in capo al consulente.

Si vuole poi proporre un correttivo all’articolo 590-sexies del Codice penale, prevedendo una limitazione della responsabilità “penale” dell’esercente la professione medica, nell’ipotesi di prestazioni che implicano la soluzione di “problemi tecnici” di speciale difficoltà, al dolo o colpa grave, come previsto dall’articolo 2236 del Codice civile per la responsabilità civile del prestatore d’opera, senza ovviamente incorrere in profili di incostituzionalità.

La commissione dovrebbe terminare i lavori a breve: il decreto fissava la data di un anno dalla sua istituzione. Poi spetterà al legislatore decidere come utilizzare le proposte.”


Lo Studio Legale Avv. Rosa Sciatta, con il suo team di professionisti esperti, si occupa di responsabilità medica e diritto sanitario da oltre 20 anni. L’Avv. Rosa Sciatta, fondatrice e titolare dello studio, è membro della Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria dell’Ordine degli Avvocati di Roma e  scrive articoli giuridici per il Gruppo de Il Sole 24 Ore.

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