Avvocato Responsabilità Medica
Che cosa si intende con Responsabilità Medica, Colpa Medica e Colpa Grave
La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa. Si configura responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.
Quando dalla propria condotta colposa deriva una lesione personale o la morte della persona assistita il medico (o il sanitario in genere o struttura sanitaria) è chiamato a rispondere del suo comportamento professionale sulla base del concetto di colpa medica come definito dall’art. 43 del codice penale.
Si parla di “colpa grave” solo quando si sia in presenza di una “deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento”. Perché vi sia “colpa grave”, quindi, rilevante, il gesto tecnico del medico deve risultare “marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente“. Conseguentemente, quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare “lieve” l’addebito nei confronti del professionista che, pur uniformatosi ad una condotta accreditata dalla comunità scientifica, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato o abbia determinato la negativa evoluzione della patologia. E’ il Giudice che decide quando la colpa medica è grave e utilizza alcuni criteri individuati dalla giurisprudenza che sono diversi e molteplici.
Il nostro studio legale ha competenza in ambito di responsabilità medica e colpa medica poiché da oltre 20 anni difende esercenti le professioni sanitarie e aziende sanitarie, strutture private sanitarie convenzionate e non, convenute nei giudizi di responsabilità sanitaria.
Perchè rivolgersi ad un avvocato esperto in responsabilità medica?
Il paziente leso dalla condotta tenuta con colpa grave da un medico e che ha subito un danno alla salute deve rivolgersi necessariamente a uno studio legale affinchè l’avvocato valuti preliminarmente, con l’aiuto di un medico legale, in cosa consiste il danno, e se è configurabile colpa grave medica e quindi responsabilità sanitaria. Poi l’avvocato consiglierà al paziente, in caso di sussistenza di responsabilità, secondo il suo parere e quello reso dal medico legale, letti tutti i documenti forniti dal paziente (cartelle cliniche e documenti sanitari) instaurare un procedimento di mediazione dinanzi l’Organismo di mediazione convocando il medico e\o la struttura sanitaria, o in alternativa un procedimento di accertamento tecnico preventivo (cd. ATP) ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi il giudice ordinario competente che serve, in concreto ad accertare, dal punto di vista tecnico, se la pretesa del danneggiato (la vittima di un errore medico e/o sanitario) abbia un fondamento. La mediazione o in alternativa il procedimento di accertamento tecnico è, secondo la Legge 24\2017 (art. 8) condizione di procedibilità del giudizio.
Se a rivolgersi all’avvocato sono il medico, l’operatore sanitario, la struttura sanitaria, privata o convenzionata con il servizio sanitario, o l’ospedale o l’azienda sanitaria, poiché hanno ricevuto da un paziente un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. oppure una istanza di mediazione oppure ancora un atto di citazione per l’accertamento della responsabilità sanitaria e la loro condanna al risarcimento dei danni subiti allora, l’avvocato dovrà apprestare per conto del cliente, che è convenuto nel giudizio, la difesa adeguata per convincere il giudice e dimostrare in giudizio che non sussiste alcuno degli elementi costitutivi della responsabilità medica.
Responsabilità medica | Alcuni casi di esempio:
Ecco alcuni esempi in cui si parla di colpa medica e quindi responsabilità sanitaria:
– danno da infezione da virus o batteri contratte in ospedale ovvero nosocomiali che hanno causato patologie invalidanti o morte;
– danno da decesso o da lesione per intervento chirurgico non correttamente eseguito;
– danno da omessa o errata diagnosi che ha comportato la contrazione di una malattia oppure il decesso o comunque una lesione alla salute, come ad esempio: 1) il medico che fa ecografia e non vede un tumore; dopo alcuni mesi il paziente si rende conto di essere malato di tumore e muore; se fosse stato scoperto prima il tumore sarebbe stato possibile guarire o comunque curarlo; 2) medico consiglia a un paziente di sospendere un medicinale che prende da tempo, ad esempio un anticoagulante, ritenendo che non sia più necessario e il paziente dopo alcuni giorni muore o rimane invalido poiché colto da ictus
– danno da omessa informazione in ordine a una tipologia di intervento chirurgico più innovativo rispetto a quello eseguito, se pur correttamente, che non avrebbe determinato la patologia sorta a seguito dell’intervento eseguito con tecnica obsoleta (cd. danno da omesso consenso informato)
– danno da omessa vigilanza da parte dell’ospedale o struttura sanitaria sul paziente ricoverato e non autosufficiente che ha comportato una invalidità o la morte (si pensi ad esempio al paziente anziano non totalmente autosufficiente ricoverato in ospedale che cade dal letto perché si è alzato pur non potendo farlo, cade e muore o subisce un danno alla salute).
– danno subito a causa di un difettoso strumento diagnostico utilizzato da una struttura sanitaria che a causa della difettosa o omessa manutenzione ha comportato una omessa o errata diagnosi;
– danno da carenza nell’organizzazione della struttura sanitaria;
– danno da omesso o ritardato soccorso in emergenza dell’ambulanza.
Per tutti questi casi, può configurarsi sia la responsabilità civile della struttura sanitaria e degli esercenti la professione sanitaria sia la responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria, con probabile condanna in sede di giudizio penale anche della struttura sanitaria come responsabile civile. Nel caso di responsabilità penale sanitaria il mio studio si avvale di avvocati penalisti ma continua ad assistere il cliente fornendo consulenza all’avvocato penalista che seguirà il processo penale.
Quali vantaggi può determinare l'assunzione di
uno studio legale esperto in responsabilità medica
Il paziente può ottenere il risarcimento dei danni subiti attraverso il pagamento di una somma di denaro da parte del convenuto medico o struttura sanitaria condannata che si quantifica in base alla percentuale di danno dal Medico legale (Consulente Tecnico d’Ufficio) nel giudizio. Per la quantificazione monetaria sono utilizzabili le Tabelle adottate dal Tribunale di Roma e\o dal Tribunale di Milano che elencano le percentuali danno, l’età e il valore monetario del danno.
I danni risarcibili da malpractice sanitaria al paziente sono:
- Danno da inabilità temporanea (ovvero la limitazione transeunte, totale o parziale, delle funzionalità del paziente in stretta connessione alla colpa professionale)
- Danno da invalidità permanente con personalizzazione connessa alla esistenza di un danno esistenziale o da vita di relazione;
- Danno morale (danno da sofferenza transeunte per quanto accaduto);
- Danno da omessa informazione (consenso informato) nella duplice accezione di: i) danno da lesione del diritto all’autodeterminazione conseguente alla presunta mancata adeguata informazione da parte del medico sul tipo di intervento e sui rischi e di ii) danno alla salute quando sia ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti) ma in tale caso il paziente deve dimostrare che avrebbe scelto di non farsi operare.

