di Rosa Sciatta
Il seguente articolo è stato pubblicato dall’Avv. Rosa Sciatta per il Sole 24 ORE, oltre che sulla rivista online NT+ Diritto.
“Con la recentissima sentenza n. 35092 del 14 dicembre 2023, le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (presidente Travaglino, estensore Rubino) sono state chiamate a decidere una questione di diritto di rilievo, sia sotto il profilo giuridico che economico, ovvero se le strutture sanitarie private accreditate con il servizio sanitario nazionale abbiano la natura di “imprenditore” ovvero «soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione», ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del Dlgs 231\2002, se le prestazioni di servizi da esse erogate in convenzionamento con il servizio sanitario nazionale, in favore dei pazienti dietro corrispettivo, rientrino nella nozione di transazione commerciale di cui all’articolo 2 del Dlgs 231\2002, e se pertanto, in caso di ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, la stessa sia tenuta a corrispondere alla struttura gli interessi legali di mora nella misura prevista dall’articolo 5 del citato Dlgs, o se piuttosto la posizione di tali strutture non debba essere equiparata a quella delle farmacie, alle quali, sulla base della precedente pronuncia a Sezioni unite 26496\2020, nell’ipotesi di ritardo nel rimborso dei farmaci di classe A (salva-vita), gli interessi per il ritardo nei pagamenti non sono dovuti in tale misura, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è da considerarsi solo segmento del servizio sanitario nazionale e non “imprenditore”.
Le Sezioni unite, ricostruiti brevemente i dati normativi di riferimento del Dlgs 231\2002 e la sua ratio legis, ritiene che per transazione commerciale deve intendersi «qualsiasi operazione contrattuale» intercorrente «tra imprese» con significato lato e atecnico, tanto che essa è predicabile anche al libero professionista, o tra imprese e pubblica amministrazione. Il rapporto tra la struttura privata accreditata e il servizio sanitario nazionale, secondo le Sezioni unite, pur nella varietà delle configurazioni regionali, secondo il sistema delineato dal Dlgs 502\1992, ruota attorno a quella sequenza definita come il regime delle tre A: Autorizzazione, Accreditamento, Accordo.
Al di fuori del contratto, che può esservi solo se vi è provvedimento di accreditamento istituzionale, riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio e condizione di legittimità dello stesso, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario nazionale e l’azienda sanitaria a remunerare tali prestazioni (articolo 8 quater, comma 2, Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502). Concludono le Sezioni unite che proprio perché tale rapporto percorre una sequenza gestionale, suddivisa in due fasi, una provvedimentale, caratterizzata dallo jus imperii (preceduta a sua volta dal rilascio della autorizzazione) e la seconda negoziale, caratterizzata dallo jus privatorum, ed è qui, nella seconda fase, che Pa e privato si pongono su un piano paritario, nella esecuzione di un accordo che ha le caratteristiche di un contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, ne consegue che «in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex articolo 5 del Dlgs n. 231 del 2002». D’altronde solo in questo modo, si può dar seguito alla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue secondo cui, con particolare attenzione alla materia sanitaria, un recupero di efficienza nella riduzione dei tempi di pagamento recherà con sè un abbattimento dei costi connessi agli interessi per i ritardi.”
Articolo completo: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/ritardi-pagamenti-interessi-piu-alti-le-strutture-sanitarie-private-AFsGg9YC
Lo Studio Legale Avv. Rosa Sciatta, con il suo team di professionisti esperti, si occupa di responsabilità medica e diritto sanitario da oltre 20 anni. L’Avv. Rosa Sciatta, fondatrice e titolare dello studio, è membro della Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria dell’Ordine degli Avvocati di Roma e scrive articoli giuridici per il Gruppo de Il Sole 24 Ore.
Stai cercando un avvocato esperto in diritto sanitario e responsabilità medica? Scopri le nostre competenze